| Statuto Associazione |
| Scritto da Guido Marino |
| Martedì 25 Novembre 2008 20:41 |
TITOLO IDENOMINAZIONE SEDE SCOPI
Art. 1) In virtù dell’art. 18 della Costituzione e in base agli artt. 36 e seg. del codice civile, è costituita l’associazione culturale denominata “EUBALENA” Associazione per lo studio, l’osservazione e la tutela dei cetacei, con sede in Palermo, Viale delle Magnolie 14. Art. 2) L’associazione è una libera associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione dei soci di condividere insieme l’interesse per lo studio, la conoscenza e la protezione dei cetacei nel loro ambiente naturale. Nello spirito della sua istituzione, l’associazione ha lo scopo di contribuire, mediante la ricerca e l’osservazione dei mammiferi marini in ambiente naturale, allo studio e alla conservazione dell’ecosistema marino, della sua bio-diversità nonché alla protezione dei cetacei del Mediterraneo. Specificatamente i suoi ambiti di attività sono:
Inoltre l’associazione, compatibilmente con le proprie risorse, intende promuovere :
L’associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate.
Art. 3) Sono compiti ordinari dell'associazione l'azione per una crescita culturale dei soci, la proposta e l'organizzazione di attività culturali, formative e ricreative aperte a tutti, l'impegno affinché nell'area sociale in cui opera vengano istituiti servizi stabili per una corretta pratica e gestione delle attività e degli strumenti inerenti le materie d'interesse dell'associazione.
TITOLO IIASSOCIATI O SOCI
Art. 4) Gli associati, denominati anche soci, danno il loro contributo associativo; culturale ed economico necessario alla vita dell'associazione. L'associazione concede la qualifica di socio o associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto recandone con continuità il loro contributo. I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo. Il numero degli associati all'associazione è illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini di ambo i sessi che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Comitato Direttivo. Gli associati dovranno versare un contributo sociale di euro 20,00 al momento della loro accettazione, quali membri dell'associazione, a titolo acconto della quota annuale di iscrizione. L'associato si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale, oltre questo la sua esclusione dall'associazione non può essere deliberata se non per gravi motivi intendendo per tali:
L'associato può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'associazione ed agli impegni verso terzi su comunicazione scritta. Gli associati non possono assumersi obbligazioni con i terzi per conto del l'associazione. Il Presidente, il comitato direttivo e l'assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica. I soci che compongono l'associazione si distinguono in a) SOCI PROMOTORI b) SOCI EFFETTIVI c) SOCI ADERENTI dove:
Agli associati possono essere attribuite dal comitato direttivo varie funzioni operative; essi devono rispettare i loro incarichi con serietà e moralità.
Art.5) L'associazione è retta dai seguenti organi:
TITOLO IIIASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 6) L'assemblea dei soci è organo dell’associazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata dal Presidente L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, dal comitato direttivo su propria delibera o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei soci effettivi. Art. 7) Le assemblee vengono convocate dal Presidente mediante avviso scritto inviato all’indirizzo mail dei soci almeno cinque (5) giorni prima della data della adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche a mezzo sms o telefonata diretta. Gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori. L'assemblea è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli Iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli iscritti. Art. 8) Presidente dell’assemblea è il Presidente della associazione al quale è demandato il controllo della validità della convocazione, il regolare svolgimento dei lavori, la verifica, l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, la stesura di verbale. Art. 9) L'assemblea ordinaria:
Art. 10) L'assemblea straordinaria:
Art. 11) Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con le quote. I soci promotori, che hanno sempre diritto al voto, possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio munito della relativa delega senza limiti di numero. Ciascun socio non può avere più di due deleghe.
TITOLO IVCOMITATO DIRETTIVO
Art. 12) Il comitato direttivo è composto da quattro membri eletti per la prima volta dall'assemblea costituente e successivamente dall'assemblea dei soci (Art.10). Art. 13) Essi durano in carica sino a revoca e sono rieleggibili. Il comitato direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario. Art. 14) I compiti del comitato direttivo sono:
Art. 15) Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ovvero qualora almeno due (2) dei suoi membri ne facciano richiesta. Le sedute sono valide se sono presenti almeno due dei suoi membri fra cui Il Presidente. Art. 16) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, quindi non sarà investito della rappresentanza del singoli associati ma rappresenterà l'associazione stessa come organo necessario di questa nei rapporti contrattuali con gli associati e con i terzi. Art. 17) Il Vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi sia impedito per assenza o per altra causa. Art. 18) Il segretario dell’associazione ha i seguenti compiti:
TITOLO VCOMITATO SCIENTIFICO
Art. 19) L'Associazione potrà istituire un comitato scientifico. Potranno essere chiamati a far parte del Comitato Scientifico studiosi, cattedratici, ricercatori delle materie d'interesse dell'Associazione. Art. 20) Le modalità di formazione e di funzionamento del Comitato Scientifico saranno stabilite da un apposito regolamento redatto dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea del soci, con la maggioranza prevista per l'Assemblea ordinaria
TITOLO VIPATRIMONIO COMUNE
Art. 21) I patrimonio del l'associazione (fondo comune) è costituito:
Terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio comune per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l'associazione.
TITOLO VIISCIOGLIMENTO
Art. 22) In caso di scioglimento dell'associazione, tutti i beni patrimoniali seguiranno la normale ripartizione ai soci dell'associazione, i quali vantano parità di diritti in caso di liquidazione. L'Assemblea dell'Associazione potrà deliberare la devoluzione dei beni patrimoniali ad Associazioni, Centri di ricerca, Università, o altri Enti pubblici o privati impegnati nello sviluppo delle materie d'interesse. La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni dell'art.30 ed alle relative norme di attuazione stabilite dall'art. 11 e seguenti del codice civile.
TITOLO VIIIDISPOSIZIONI FINALI
Art. 23) Per quanto riguarda quello non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. Per tutte le norme non previste dal le leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dal l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Art. 24) Con la sottoscrizione del presente statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi; lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all'associazione. Palermo li, 31-10-2008 |
Statuto